Finalità e scopi

Stralcio dello Statuto 2021 (art. 1, 4)

Art. 1 - comma 2

  • L'ASBUC, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 c. 1 della L. 168/2017 in combinato disposto con l'art. 9 c. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, tutela il paesaggio quale strumento primario per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, componente stabile del sistema ambiente, base territoriale d'istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale. Struttura eco paesaggistica del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale, fonte di risorse rinnovabili da valorizzare e utilizzare a beneficio della collettività avente diritto.
  • L'ASBUC persegue sensibilità sociali con aiuto alle famiglie in difficoltà, con progetti utili di riflesso alla collettività tutta.

Art. 4 - comma 3

  • nell'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze istituzionali, l'ASBUC assicura conservazione, sviluppo e tutela del patrimonio e diritti di godimento collettivo della comunità di abitanti sotto tutti gli aspetti, della produzione, di salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, garantendo l'intangibilità delle risorse non rinnovabili e l'utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli utenti titolari. Il regime giuridico dei beni resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

Art. 4 - comma 4

  • I beni dell'ASBUC portano il vincolo paesaggistico giusto, l'art. 142, c.1 lettera h) del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio. L'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.