Statuto

Statuto dell’Amministrazione Separata dei
Beni di Uso Civico di Santa Anatolia


Statuto ex lege 20 novembre 2017 n. 168


Statuto redatto in base alla L. 20 novembre 2017 n. 168 sui Domini Collettivi


Statuto dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Sant'Anatolia approvato il 09/02/2019 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Borgorose con Avviso del 21 febbraio 2019 n. 132.  Adeguamento al D.Lgs. 168/2017.

Modifiche ed integrazioni approvate dall’Assemblea degli Utenti con verbale del giorno 20 Ottobre 2024, che entrano in vigore il giorno successivo all’approvazione. 

 CAPO I 

Principi generali

Denominazione, sede, scopo e patrimonio 

Art. 1
Denominazione, sede e durata 

  1. L’«Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico» di Santa Anatolia, brevemente “A.S.B.U.C. di Sant’Anatolia” ha sede in Sant’Anatolia di Borgorose (RI) alla via Equicola Comunale n. 45.
  2. L’A.S.B.U.C. ha durata illimitata.

Art. 2 

Natura giuridica 

  1. L’Associazione è dotata della potestà di autonormazione ai sensi dell’ art.1, legge 168/2017 ed è persona giuridica di diritto privato e non persegue finalità di lucro.

Art. 3

Attività e finalità dell’ASBUC

  1. L’A.S.B.U.C. amministra gli usi civici ed è dotata di autonomia statutaria ed amministrativa compresa quella finanziaria e contabile.

L’associazione gestisce ed amministra, nell’interesse della comunità, i beni  gravati da uso civico in conformità a quanto disposto dalla  legge 168/2017, secondo le previsioni del presente Statuto, del Regolamento, degli atti deliberativi  e dell’ordinamento giuridico.

  1. L’A.S.B.U.C. nell’esercizio delle proprie attribuzioni e competenze assicura la conservazione, lo sviluppo e la tutela del patrimonio civico e la conservazione del valore ambientale, paesaggistico e culturale del territorio della frazione di Sant’Anatolia. 
  2. Persegue la solidarietà nei confronti degli utenti meno abbienti con modalità da definirsi con apposito regolamento dal Consiglio d’amministrazione.
  3. Promuove azioni finalizzate a sostenere le attività degli Utenti giovani imprenditori agricoli e dei progetti conformi agli obbiettivi dell’associazione.
  4. L’A.S.B.U.C. inoltre:
  5. a) favorisce, promuove e coordina, attraverso l’uso diretto o indiretto del demanio collettivo civico, ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche in particolare del settore agro–silvo–pastorale, dell’artigianato, del turismo, del commercio della tutela ambientale e di ogni altro settore atto al perseguimento dello sviluppo sostenibile del territorio;
  6. b) compie tutti gli atti e conclude tutte le operazioni di natura anche mobiliare e immobiliare, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi istituzionali e comunque sia, direttamente o indirettamente, attinenti ai medesimi, nel rispetto della normativa vigente;
  7. c) può associarsi a istituzioni pubbliche o private ritenute utili per il raggiungimenti dei propri scopi istituzionali, purché siano salvaguardati e ben riconoscibili il demanio collettivo civico e i diritti di uso civico;
  8. d) può ricevere contributi, donazioni o lasciti da chiunque pervengano oltre a proventi a plusvalori di specifica spettanza;
  9. e) L’A.S.B.U.C. collabora con le Istituzioni Pubbliche e private presenti sul territorio con riferimento preminente alla promozione del settore agro-turistico  per il sostegno e la valorizzazione della domanda turistica attenta alla qualità ed al rispetto dell’ambiente.

Art. 4

Statuto

  1. L’associazione è disciplinata dal presente Statuto, da quanto disposto dalla legge 168/2017 e dalle norme giuridiche applicabili. 
  2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati  e costituisce la regola fondamentale dell’attività dell’associazione stessa.
  3. Il presente Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5
Patrimonio

  1. Il patrimonio dell’ASBUC è costituito da:
  2. a) tutti i beni del demanio collettivo civico e diritti d’uso civico in re aliena. Il regime giuridico dei beni di cui al presente comma resta quello dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità, e della perpetua destinazione agro silvo pastorale;
  3. b) tutti i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e inventariati.

Capo II

Utenti

Art. 6 Utenti

  1. 1. Sono titolari dei diritti collettivi di godimento, ai sensi della legge 20 novembre 2017 n.168, e, quindi, di diritto, tutti coloro che hanno stabilito la propria residenza ed il domicilio nella frazione di Sant’Anatolia, che abbiano compiuto il 18mo anno di età.
  2. 2. l’iscrizione nella Lista degli Utenti avviene di diritto per coloro che hanno la residenza ed il domicilio nella frazione di Sant’Anatolia;
  3. Inoltre, possono presentare domanda per essere iscritti nella lista degli Utenti dell’ASBUC:
  4. coloro che hanno fissato il proprio domicilio nella frazione di Sant’Anatolia ed ivi abitano avendo la disponibilità dell’immobile in cui vive (con tutte le utenze attive) da almeno un anno;
  5. coloro che abbiano contratto matrimonio o siano conviventi ai sensi della Legge 76/2016, con cittadini Utenti.

Art. 7

La Lista degli Utenti

La Lista degli Utenti è conservata tra i documenti dell'ente come parte integrante del presente Statuto e deve contenere il  Cognome e nome;  il codice fiscale, la data di nascita  e l’indirizzo di residenza e/o domicilio di ogni Utente.

Gli aventi diritto presentano la domanda all’amministrazione e nei successivi novanta giorni dalla presentazione il Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà all’Assemblea dei soci alla prima riunione successiva alla richhiesta, e delibera sull’accettazione o meno della domanda trasmettendone copia all’interessato. In caso di diniego l’interessato può presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria competente.

La lista elettorale è aggiornata annualmente su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su richiesta degli interessati e, comunque, trenta giorni prima della data fissata per il rinnovo delle cariche amministrative, senza necessità di ulteriore approvazione da parte dell’Assemblea, fatta eccezione per tutti i residenti che compiranno il 18mo anno di età successivamente e non oltre la data delle elezioni.

Art. 8

Diritti e doveri degli Utenti

  1. Gli Utenti hanno pari diritti e doveri ed hanno diritto:
  • a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
  • a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  • ad accedere alle cariche associative;
  • ad essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento avendo diritto di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, previo pagamento delle spese vive hanno diritto ad ottenere i documenti richiesti nel termine di trenta giorni;
  •  esaminare i libri sociali ;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili al Collegio dei Probiviri il quale sarà tenuto ad esprimersi entro trenta giorni; 
  1. Tutti gli Utenti sono tenuti:
  • ad osservare le disposizioni del presente statuto, le disposizioni dei regolamenti degli usi civici  e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività.

Art. 9
Perdita della qualità di utente

La qualità di utente viene meno per:

  1. Morte. Il Consiglio di Amministrazione provvede all’aggiornamento della lista degli Utenti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
  2. Recesso: l’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta trasmessa per raccomandata a/r ovvero a mezzo  PEC. Il Consiglio di Amministrazione provvede all’aggiornamento della lista degli Utenti entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
  3. Con il trasferimento ovvero con il cambio di residenza o del domicilio in altro comune ovvero  in altra frazione del medesimo comune. Il Consiglio di Amministrazione provvede all’aggiornamento della lista degli Utenti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;
  4. per esclusione, nei casi di: a) danneggiamento del patrimonio dell'ente accertato con sentenza passata in giudicato; b) per comportamenti o iniziative gravi nei confronti dell’ente, del Presidente o dei suoi amministratori; c) per azioni che contrastano ai doveri di Utente stabiliti dallo Statuto; d) per violazioni degli obblighi statutari e regolamentari; e) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione. 
  5. Nei casi di cui al punto 4), lettera b), c) e d) l’utente può essere escluso dall’associazione, su iniziativa del Consiglio di Amministrazione ovvero del Collegio dei Probiviri. L'interessato dovrà essere informato a mezzo raccomandata dell'inizio del procedimento di cancellazione con contestazione precisa e puntuale dei motivi della stessa. Entro trenta giorni dalla notifica l'interessato farà pervenire le proprie difese al Presidente dell'Ente che, nei successivi dieci  giorni, la sottoporrà al Collegio dei Probiviri per la decisione nel merito.  La proposta del Collegio dovrà essere sottoposta all'esame dell’Assemblea. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Contro la decisione dell'Assemblea l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 24 del C.C.

Art. 10

Operazioni elettorali

  1. Il Consiglio dei amministrazione - entro trenta giorni dalla convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali - provvederà alla nomina della Commissione elettorale, composta da tre membri scelti tra gli Utenti, i quali nomineranno, tra di loro, il Presidente. La Commissione provvederà su tutte le questioni relative alle operazioni elettorali e provvederà alla nomina di due scrutatori da sorteggiare, sempre tra gli Utenti, tra quelli che hanno presentato la domanda.

Art. 11

Rinnovo delle cariche sociali

  1. Tutti gli Utenti iscritti nella “Lista negli Utenti” hanno diritto di voto; 
  2. possono essere votati alla carica di Consigliere, componente del Collegio dei probiviri e componente del Collegio dei revisori di Conti, tutti gli utenti aventi diritto al voto;
  3. Nelle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali non è consentita la votazione per delega.

Capo III

Organi e struttura organizzativa

Art. 12
Organi dell’ASBUC

Gli organi dell'ASBUC sono:

  1. L'Assemblea degli utenti;
  2. Il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  4. Il Collegio dei Probiviri
  5. Il Collegio dei Revisori dei Conti

L’elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione.

Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

I titolari hanno diritto al rimborso delle spese sostenute solo se debitamente documentate, preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione e previste nel Bilancio Preventivo.

Le spese di viaggio all’interno del Comune di Borgorose non sono rimborsabili.

Art. 13
Assemblea degli Utenti e relativi compiti

  1. L’Assemblea degli utenti è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta dall’insieme degli Utenti, iscritti nel Libro degli associati ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in sua assenza dal Presidente del Collegio dei Probiviri. 
  2. Hanno diritto di voto solo gli utenti iscritti nel libro degli associati.
  3. Ogni utente ha diritto a un voto. E’ ammessa la partecipazione in Assemblea mediante delega scritta da conferirsi esclusivamente ad un altro utente, il quale non potrà avere più di una (1) delega.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. 
  5. L’Assemblea Ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare adotta i seguenti atti:
  6. approva il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione di accompagnamento;
  7. elegge il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
  8. delibera l'esclusione degli Utenti;
  9. delibera la revoca e la decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in caso di grave inosservanza di obblighi previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente;
  10. adotta ed approva di tutti i provvedimenti dettati dalla legge n. 1766/27, del R.D. n.332/28 , della L.R. n.257/88 e successive modifiche e integrazioni. 
  11. approva il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico e l’eventuale aggiornamento annuale;
  12. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio di Amministrazione riterrà di sottoporle, che non sono di competenza dell’Assemblea straordinaria;
  13. delibera le liti attive e passive relative ai procedimenti  civili, amministrativi, tributari e penali ed eventuali procedimenti per l’accertamento degli usi civici, ovvero ratifica le liti attive e passive deliberate, nei casi di urgenza, dal Consiglio di Amministrazione;
  14. Su proposta del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio dei Probiviri delibera le sanzioni per le violazioni dello Statuto e dei Regolamenti e le modalità di applicazione delle stesse; 
  15. L'elencazione sopra riportata degli atti di competenza del Consiglio  di Amministrazione non è tassativa ed ha solo valore ricognitivo.
  16. L’Assemblea Straordinaria adotta i seguenti atti:
  17. Approva  lo statuto e le sue modifiche;
  18. approva il progetto di liquidazione dei diritti d’uso civico;
  19. esprime parere obbligatorio e vincolante, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, in materia di mutamento di destinazione, di alienazione, di permuta del patrimonio dell’ente;
  20. approva i regolamenti: per l’Amministrazione del patrimonio, per l’esercizio degli usi collettivi di godimento dei beni della comunità.

Art. 14
Convocazione dell'Assemblea

  1. L’Assemblea Ordinaria e l’Assemblea straordinaria sono convocate, ogni qualvolta il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, oppure su richiesta di
    1. almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione, oppure
    2. (1/10) un decimo degli utenti, ovvero ne faccia richiesta il Presidente del Collegio dei Probiviri o il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
  2. L’Assemblea Ordinaria, inoltre, deve essere convocata almeno due volte l’anno,  improrogabilmente entro il 30 novembre di ciascun anno per l’approvazione del bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ciascun anno per per l’approvazione del bilancio consuntivo. 
  3. La convocazione viene effettuata, almeno dieci giorni prima della data della riunione, mediante una comunicazione affissa presso la sede dell’associazione, pubblicata sul sito Web istituzionale dell’ASBUC ed una copia affissa nelle piazze principali del paese. 
  4. La comunicazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo della riunione e la data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà essere essere fissata non prima del giorno successivo alla data della prima convocazione.
  5. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche elettorali, viene effettuata in unica convocazione, deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.
  6. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall’assemblea stessa tra i presenti. I verbali sono redatti dal segretario designato dall’assemblea al momento dell’inizio della seduta tra i presenti e  sono sottoscritti dal Presidente dell’assemblea e dal segretario.
  7. L’assemblea vota per alzata di mano, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dal presente Statuto nei quali l’Assemblea delibera a scrutinio segreto.
  8. Nei casi in cui la richiesta di convocazione dell’assemblea è avanzata da due componenti del Consiglio di Amministrazione, oppure da un decimo degli Utenti, ovvero ne faccia richiesta il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l’Assemblea entro i successivi quindici giorni e fissa la data della riunione non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
  9. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione l’assemblea è convocata nei successivi quindici giorni dal Presidente del Collegio dei Probiviri che Presiederà la stessa Assemblea. In caso di inerzia del Presidente del Collegio dei Probiviri la convocazione dell’Assemblea sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Rieti.
  10. In tale ultimo caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio dei Probiviri saranno automaticamente decaduti dalla carica e sia il Consiglio di Amministrazione che il Collegio dei Probiviri dovranno riunirsi entro i trenta giorni successivi per la sostituzione con il primo dei non eletti che contestualmente provvederanno alla nomina del nuovo Presidente.
  11. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
  12. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.
  13. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà degli utenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli utenti presenti. Le deliberazioni dell’assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli utenti presenti.
  14. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
  15. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti i 3/4 degli utenti. Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli utenti presenti.
  16. Le deliberazioni prese in conformità alla legge e allo statuto obbligano tutti gli utenti, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 15
Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.
  2. Il Consiglio di Amministrazione viene eletto, a scrutinio segreto, dall’Assemblea degli utenti, tra gli iscritti nella “Lista degli Utenti”. L’assemblea viene convocata per un giorno dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per consentire a tutti gli Utenti di poter votare.
  3. Gli amministratori non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.
  4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri compreso il presidente.
  5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
  6. Entro il mese di Dicembre (IV anno) quarto anno della Consiliatura, il C.d.A. convoca l’Assemblea ordinaria degli Utenti che deve tenersi entro il successivo mese di giugno per stabilire la data delle elezioni del nuovo Consiglio di Amministrazione non oltre il 30 novembre successivo. Il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, entro dieci giorni dalla data della proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Consiglio di Amministrazione per eleggere il Presidente.
  7. Nel caso in cui, per dimissioni, morte, decadenza o altro impedimento, uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene meno, subentra il primo dei non eletti. Il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero consiglio. Nel caso in cui decadano contemporaneamente oltre la metà dei componenti del Consiglio di amministrazione e non sia possibile la loro sostituzione saranno indette nuove elezioni nei successivi sessanta giorni.
  8. I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive, sono considerati dimissionari e sostituiti dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

I Consiglieri

  1. Il Consiglio di Amministrazione è organo collegiale di gestione e pertanto, l’amministrazione spetta congiuntamente a tutti i membri del Consiglio. Ogni componente del Consiglio ha il diritto-dovere di iniziativa su ogni questione riguardante l’attività dell’amministrazione, del patrimonio e dei diritti della Comunità degli Utenti frazionali a norma del presente Statuto e dei regolamenti di gestione.
  2. Per l’espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici dell’ente, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché estrarre copia degli atti relativi alla gestione amministrativa.
  3. I Consiglieri hanno diritto a chiedere al Presidente di inserire all’Ordine del Giorno della convocazione del Consiglio di Amministrazione argomenti e questioni che ritengono di voler sottoporre allo stesso Consiglio, in tal caso il Presidente deve provvedere a convocare  il consiglio di Amministrazione entro i successivi trenta giorni.
  4. Interrogazioni. I consiglieri hanno diritto a presentare al Presidente interrogazioni e mozioni su qualunque argomento relativo alle funzioni svolte dal Consiglio di Amministrazione. Le interrogazioni, sono presentate al Presidente a mezzo raccomandata ovvero a mezzo PEC e debbono essere evase dallo stesso entro 30 giorni dalla loro presentazione. 
  5. Le interrogazioni consistono nella richiesta rivolta al Presidente per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato ovvero per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento ovvero i motivi per i quali si opera in merito ad un determinato fatto od evento.
  6. Le interrogazioni e le risposte devono essere pubblicate sul sito dell’ASBUC in apposita sezione, entro venti giorni dal ricevimento e le risposte devono essere immediatamente pubblicate.
  7. Mozioni. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio di Amministrazione, relativa alle funzioni di indirizzo e di controllo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle rispettive attività istituzionali. La mozione si conclude con la risoluzione sottoposta all’approvazione del C.d.A. nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
  8. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dal Collegio dei Probiviri per violazione delle norme statutarie e/o del regolamento degli usi civici e nel caso in cui ometta di convocare l’Assemblea degli Utenti per l’approvazione del bilancio  preventivo e consuntivo. In tal caso il Presidente del Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dallo scioglimento deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea ordinaria per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Attività del Consiglio di Amministrazione 

  1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:
  • eleggere al suo interno il Presidente;
  • amministrare il demanio collettivo civico e i diritti d’uso civico a beneficio della collettività secondo quanto previsto dalla legge 168/2017, dalle disposizioni di cui al presente Statuto, dai  regolamento e dalle norme dell’ordinamento giuridico.
  • adottare il proprio regolamento di funzionamento;
  • curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
  • ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività 
  • cura  l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
  • predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea degli Utenti;
  • predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione di accompagnamento;
  • predispone e aggiorna la lista degli utenti come da Art. 6 del presente Statuto;
  • provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci;
  • predispone le modifiche dello statuto da sottoporre all’approvazione dell’assemblea straordinaria;
  • predispone le modifiche dei regolamenti per la gestione degli usi civici da sottoporre all’approvazione dell’assemblea straordinaria;
  • vigilare sul corretto esercizio dei diritti da parte degli utenti
  • predispone il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico;
  • predisporre  la proposta di mutamento di destinazione e di alienazione  del demanio collettivo civico da sottoporre all’Assemblea straordinaria;
  • predispone il progetto di liquidazione dei diritti d‘uso civico da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea straordinaria;
  • vigilare sul corretto esercizio dei diritti da parte degli utenti;
  • svolgere ogni altra attività non di competenza dell’Assemblea degli utenti;
  • nei casi d’urgenza ed indifferibilità delibera le liti attive e passive che dovranno essere sottoposte alla ratifica dell’assemblea ordinaria nel termine massimo di sei mesi;
  • Compie gli atti conservativi dei diritti dell’ente unitamente al Presidente; 
  • compie ogni altro atto utile e necessario allo svolgimento dell’attività dell’associazione, non riservato all’Assemblea degli utenti ovvero agli altri Organi dell’A.S.B.U.C..

Art. 18
Riunioni del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in unica convocazione almeno sei volte all’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero  quando lo richiedano almeno due componenti dello stesso Consiglio di Amministrazione.
  2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo presidente o in sua assenza da altro componente del  Consiglio;
  3. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega.
  4. Alle riunioni partecipa il Direttore Tecnico sia per redigere il verbale sia per fornire eventuali chiarimenti su materie contabili.
  5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche; 
  6. Il Presidente può richiedere l’intervento della forza pubblica per far allontanare chiunque disturbi ovvero ostacoli la seduta.
  7. I verbali sono redatti dal Segretario nominato tra gli stessi Consiglieri ovvero dal Direttore tecnico il quale in tal caso svolge le funzioni di segretario e sottoscritti dal verbalizzante e dal Presidente. 
  8. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione mediante raccomandata (anche a mano),  e-mail ovvero a mezzo sms, whatsapp e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta con almeno ventiquattro ore di preavviso, indicando nello stessa convocazione i motivi di urgenza. Una copia della convocazione deve essere affissa sulla bacheca dell’associazione.
  9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.
  10. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.
  11. I verbali di ogni riunione sono conservati agli atti e pubblicati sulla bacheca  della sede e  pubblicati sul Sito Web dell’Ente per essere portati a conoscenza degli Utenti.

Art. 19

Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori

  1. Tutti gli iscritti alla lista degli Utenti dell’ASBUC  hanno l’elettorato  attivo e passivo

Non possono essere amministratori dell’ente e se eletti decadono automaticamente:

Il fallito o chi è stato condannato a pena detentiva che importa l'interdizione dai pubblici uffici per fatti che riguardano l'amministrazione dell'ente.

Gli amministratori e dirigenti del Comune di Borgorose. Gli amministratori, i dirigenti, i funzionari della Regione Lazio e della provincia di Rieti.

coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’ente anche a tempo parziale e/o determinato;

coloro che sono morosi nei confronti dell’Ente finché non abbiano saldato il loro debito;

coloro che hanno amministrato l’ente per più di due mandati consecutivi; 

i componenti del Comitato elettorale e gli scrutatori;

  1. Nel caso si verifichino contestazioni per cause di ineleggibilità o di incompatibilità il Consiglio assegna al consigliere interessato dieci giorni di tempo per formulare le osservazioni e /o per eliminarne le cause. Trascorso detto termine il C.d.A. delibera definitivimanete e, ove ritenga il permanere della causa di ineleggibilità ovvero incompatibilità, dichiara la decadenza del Consigliere.
  2. La deliberazione deve essere notificata entro dieci giorni al Consigliere decaduto. La deliberazione può essere impugnata davanti al Tribunale di Rieti.

Art. 20

Decadenza dalla carica di amministratore.

I Consiglieri decadono dalla carica per:

Dimissioni. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere di rinunciare alla carica, indirizzata al presidente. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

per incompatibilità ovvero per le  incapacità stabilite nel presente Statuto; 

per mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione; 

per perdita della qualifica di Utente.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione d’Ufficio ovvero su istanza di qualsiasi Utente.

Art. 21
Presidente

  1. Il presidente è il legale rappresentante dell’ASBCU e rappresenta l’ASBUC a tutti gli effetti di  legge fronte a terzi e anche in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano ad altro membro del Consiglio . 
  2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
  • Presiede sia l’Assemblea che il Consiglio di Amministrazione. 
  • Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea degli Utenti.
  • Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l’ASBUC sia nei confronti degli utenti che dei terzi e sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi.
  • Il Presidente compie gli atti conservativi dei diritti dell’Ente unitamente al Consiglio di Amministrazione;
  • E’ consegnatario dei mezzi d’esercizio e dei beni in uso all’ASBUC.
  • Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi e delle attività dell’associazione  secondo gli obbiettivi indicati dal Consiglio.
  • Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la Convocazione del Consiglio di Amministrazione;
  • Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la Convocazione dell’assemblea degli Utenti;
  • Riceve le interrogazioni e le mozioni dei Consiglieri; 
  1. Al Presidente saranno rimborsate le spese documentate sostenute per lo svolgimento dell’incarico. La richiesta di rimborso dovrà evidenziare i motivi per i quali la spesa è stata sostenuta. Tutte le richieste di rimborso dovranno essere trasmesse al Collegio dei revisori dei conti, il quale ne darà evidenza in sede di relazione annuale con le eventuali osservazioni.
  2. Il Presidente cessa la carica per:
    1. morte;
    2. dimissioni volontarie. le dimissioni devono essere presentate dal Presidente al Consiglio di Amministrazione con atto scritto ovvero direttamente durante il Consiglio.
    3. decadenza, il Presidente decade per condanna penale con sentenza passata in giudicato con la quale viene inflitta la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici; per causa di ineleggibilità, incompatibilità, anche sopravvenute, e per la perdita della qualifica di Utente;
    4. mozione di sfiducia. Il Presidente cessa dalla carica, altresì, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno tre Consiglieri   e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.  Se la mozione viene approvata si procede alla nomina di un nuovo Presidente. In questo ultimo caso il Consiglio resta in carica e le funzioni di Presidente vengono svolte da un’altro Consigliere, fino al rinnovo del Consiglio.
  1. In caso di morte, dimissioni o decadenza, il Presidente del Collegio dei Probiviri, entro venti giorni, convoca il Consiglio di Amministrazione per il subentro del primo dei non eletti e per eleggere il nuovo Presidente 

Art. 22
Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei probiviri si compone di persone di particolare autorità morale ed è investito di poteri giudicanti ed arbitrali sull'andamento dell'ente, sui contrasti interni, nei rapporti con altri enti, in relazione alle controversie che possano insorgere circa l’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari, dirime i conflitti e le controversie tra gli Organi dell’ente, tra i consiglieri e gli utenti ed in ogni altro caso di controversia che investa l’associazione, gli Utenti e/o gli organi amministrativi.
  2. Il collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto, con scheda di diverso colore, nella stessa giornata in cui vengono eletti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità utilizzate per l’elezione del C.d.A., nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio di Amministrazione e dura in carica cinque anni.
  3. Il Collegio si compone di tre membri, che sceglieranno tra di loro il Presidente.
  4. I membri del Collegio non devono avere rapporti di parentela entro il quarto grado con i componenti del Consiglio di Amministrazione.
  5. Per l'elezione del Collegio valgono le stesse clausole di incompatibilità e ineleggibilità del Consiglio di Amministrazione.
  6. Il Presidente del Collegio deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza il diritto di voto al fine di assicurare il rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti.
  7. Il Collegio dei Probiviri, agisce di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’Associazione o di singoli Utenti, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell’Associazione, e fra Associazione ed gli Utenti. Esso si pronuncia anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.
  8. Esamina e giudica secondo diritto e senza formalità di procedura, trasmette il proprio insindacabile giudizio al Consiglio di Amministrazione per gli opportuni provvedimenti attuativi.
  9. Il Collegio dei probiviri opera in piena indipendenza e risponde del proprio operato esclusivamente all’Assemblea degli Utenti, alla quale relaziona annualmente sulle questioni trattate e sui provvedimenti emessi.
  10. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.
  11. Il Collegio dei probiviri, in relazioni a questioni di particolare importanza, può richiedere la consulenza di professionisti.

Art. 23
Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto tra persone esperte dall'Assemblea nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio di Amministrazione.
  2. Il Collegio si compone di tre membri che sceglieranno al loro interno il Presidente.
  3. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, svolta dal Consiglio di Amministrazione e verificare la legalità degli atti contabili e il rispetto delle normativa contabile e fiscale.
  4. Deve rendere i pareri contabili che saranno richiesti dagli altri organi dell’ASBUC ed in particolare sulle spese non indicate nel bilancio preventivo.
  5. Le spese sia ordinarie che straordinarie non inserite nel bilancio preventivo, superiori ad euro 5.000,00, potranno essere effettuate  dal Consiglio di Amministrazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.
  6. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
  7. Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un’apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all’Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d’anno, il rispetto della normativa fiscale e contabile e relazioneranno all’assemblea circa la congruità ed opportunità delle spese effettuate dal Consiglio di Amministrazione con particolare riguardo alle spese non indicate nel bilancio preventivo. 
  8. La relazione dei revisori dei conti è allegata al Bilancio consuntivo.
  9. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in relazioni a questioni di particolare importanza, può richiedere la consulenza di un commercialista.

Art. 24
Direttore Tecnico

  1. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione che nella stessa delibera stabilisce anche il compenso, svolge compiti collaborazione e funzioni di assistenza giuridico/amministrativa in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, al presente Statuto ed al Regolamento.
  2. Le funzioni di Direttore Amministrativo possono essere svolte da un esperto in materia di diritti di uso civico ed in possesso di un titolo di studio in materie giuridiche o economiche. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Segretario deve attenersi alle direttive impartitegli dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Amministrativo resta in carica per un anno e l’incarico è rinnovabile.

Art. 25

Funzioni del Direttore Tecnico

  1. Il Direttore Tecnico collabora con il Presidente ed è soggetto alla direzione e vigilanza del Consiglio di Amministrazione;
  2. ha la responsabilità di coordinare ed ottimizzare tutte le attività operative e progettuali dell’Amministrazione al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell’associazione;
  3. compie gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per la gestione sociale in esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, 
  4. cura l’organizzazione delle risorse umane e degli impianti e materiali, in armonia con le attribuzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione, con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione;
  5. partecipa alle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri redigendone i relativi verbali. 
  6. pone in essere le procedure relative ad appalti e forniture in genere;
  7. il Segretario è tenuto a  a verificare che vengano rispettati gli impegni di spesa previsti nel bilancio preventivo ed in caso di scostamenti, rispetto al bilancio preventivo, il Direttore è tenuto ad inviare, nel termine di trenta giorni, una relazione al collegio dei Revisori dei Conti;
  8. ha la responsabilità della gestione e della conduzione amministrativa e contabile;
  9. presenta al Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale un budget di gestione;
  10. predispone i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione accompagnatoria;
  11. cura tutti gli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali dell’associazione e sottoscrive le relative dichiarazioni e/o denunce;
  12. esprime il parere di regolarità contabile e giuridica sulle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26

Gratuità degli incarichi

  1. Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono a titolo gratuito. Tuttavia, è previsto il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione o per l'assolvimento di incarichi specifici, purché tali spese siano debitamente documentate e previamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. 

Capo IV

Art. 27

Risorse economiche

  1. L’ASBUC trae le sue risorse economiche da:
  2. a) proventi derivanti dalla gestione economico - produttiva del demanio collettivo civico;
  3. b) entrate derivanti da affitti, locazioni, vendite;
  4. c) entrate derivanti dai contributi a vario titolo versati dagli utenti;
  5. d) entrate derivanti dai contributi a vario titolo ricevuti dai non utenti;
  6. e) contributi di enti e istituzioni pubbliche;
  7. f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
  8. g) interessi attivi maturati sulle somme in giacenza presso gli istituti bancari o uffici postali e dalle rendite finanziarie scaturenti da investimenti in titoli del debito pubblico.
  9. L’ASBUC può inoltre costituire fondi di riserva, derivanti dalle eccedenze di bilancio per coprire eventuali disavanzi derivanti dalla gestione del patrimonio.
  10. I proventi non sono ripartiti tra gli utenti.
  11. Le somme derivanti dalle alienazione e dall’affrancazione dei canoni di liquidazione dei diritti d’uso civico sono investite in titoli del debito pubblico intestati all’ASBUC e sono destinate esclusivamente  ad attività finalizzate alla conservazione, allo sviluppo ed alla tutela del patrimonio  ambientale, paesaggistico e culturale del territorio della frazione di Sant’Anatolia.

Art. 28
Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il bilancio di previsione per l’esercizio successivo è approvato dall’assemblea ordinaria entro il 30 novembre di ogni anno e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno seguente, in caso di motivata proroga.
  3. Il bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente, redatto a norma di legge, è approvato dall’assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno ed è accompagnato dalla relazione allo stesso, nella quale devono essere evidenziati  gli scostamenti delle singole voci di bilancio rispetto al preventivo, specificando i motivi che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione  a derogare agli importi stabiliti nel bilancio preventivo.
  4. Il bilancio consuntivo deve restare depositato, a disposizione degli utenti, per almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per l’approvazione dell’assemblea e pubblicato sull’Albo e Sito Web dell’Ente.
  5. Il presidente del Consiglio di amministrazione invia il bilancio preventivo, bilancio consuntivo e relazione accompagnatoria al Collegio dei Revisori dei Conti per l’esercizio del controllo contabile, almeno trenta giorni prima di quello stabilito per la convocazione dell’Assemblea per l’approvazione.
  6. Il Collegio dei revisori dei conti, verifica la regolarità contabile ed allega la propria relazione da sottoporre all’Assemblea degli Utenti.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 29
Foro competente

  1. Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o dall’applicazione del presente statuto, sarà risolta dal Collegio dei Probiviri che deciderà secondo diritto, nel termine di mesi sei dall’istanza presentata dalla parte. Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale.
  2. La decisione del Collegio dei probiviri potrà essere impugnata davanti al Tribunale di Rieti. I termini di impugnazione decorrono dalla data di comunicazione della decisione del Collegio dei Probiviri.

Art. 30
Rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto  si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

ATTENZIONE
nell'eventualità ci fossero errori di trascrizione dello Statuto la versione originale si può consultare presso la sede


[Statuto precedente redatto nel 2019]